PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

Art. 1.

      1. All'articolo 66 della Costituzione è aggiunto, in fine, il seguente comma:

          «Sulle elezioni contestate ciascuna Camera delibera entro i termini stabiliti dal proprio regolamento. Contro la deliberazione, o decorso inutilmente il termine, l'interessato può proporre ricorso alla Corte costituzionale entro quindici giorni».

Art. 2.

      1. All'articolo 134 della Costituzione, dopo il secondo capoverso è inserito il seguente:

          «sui ricorsi in caso di elezioni contestate;».